Ordinanza raccolta rifiuti
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| Ordinanza raccolta rifiuti |
| Allegato A - Sanzioni della disciplina dei rifiuti |
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IL SINDACO
Premesso:
che il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo di questa Amministrazione comunale;
Rilevato:
che con Delibera del Commissario Prefettizio n. 9 del 1/08/2005, perfetta ai sensi di legge, si approvava il regolamento per la raccolta dei rifiuti;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 14/03/2008, perfetta ai sensi di legge, si approvava il Piano di raccolta differenziata;
che in data 28/04/2010 il Comune di Lioni ha sottoscritto accordo preliminare relativo alle modalità di espletamento del servizio con la società unica provinciale Irpinia Ambiente spa;
che in data 28/04/2010 ha avuto inizio il servizio di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte della società AV 2 Ecosistema appositamente incaricata dal soggetto gestore unico provinciale Irpinia Ambiente spa;
Visto il Piano di raccolta dei rifiuti differenziati, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 14/08/2005, ormai superato ed inadeguato a fronteggiare le mutate esigenze relative alle modalità di conferimento dei rifiuti;
Ritenuto pertanto indispensabile adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni normative, in materia e che, nelle more della predisposizione, sperimentazione e adozione di un nuovo piano è indispensabile impartire con urgenza disposizioni chiare alla cittadinanza;
Constatato che, a distanza di tre mesi circa dall’introduzione del nuovo sistema e delle nuove modalità di conferimento ed esposizione delle varie frazioni di rifiuto, permangono ancora comportamenti non conformi alle modalità stabilite e che, pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti di maggior forza al fine di prevenire problemi di carattere igienico sanitario e reprimere con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, ogni comportamento foriero di fenomeni degenerativi in materia ambientale;
che dai controlli espletati dalla polizia municipale è emerso che, frequentemente, molti utenti residenti nel centro urbano non effettuano la raccolta differenziata mediante il sistema porta a porta, preferendo lasciare i rifiuti presso le aree di raccolta ubicate al di fuori del perimetro urbano, creando in questo modo situazione di particolare disagio e disservizi;
Rilevato:
che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti;
che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l’immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;
che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
che le attività di sensibilizzazione dei cittadini, da effettuarsi mediante adeguate ed efficaci campagne pubblicitarie, in particolare per le raccolte differenziate così come peraltro previste dal piano per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non possono essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme nello stesso previste;
Dato atto che si ritiene necessario stabilire, per le violazioni relative al corretto conferimento dei rifiuti nuove sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno ad integrare quelle già previste dalla Del. del commissario prefettizio n. 9 del 1/09/2005, prevedendo un limite minimo e un limite massimo, la cui determinazione sia comunque coerente con i principi fissati dalla legge;
Visto il D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di “uno contro uno”, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, che esplicita il 'Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature’;
Visto il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la legge Regionale n. 4 del 28.03.2007 e sue s.m.i.;
Vista la legge n.689/81 ed in particolare gli artt. 13 e 16 c.2 come modificato dall’art.6 bis della legge 125/08 di conversione del D.L. n. 92/08;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000;
Visto l’art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed avvalendosi di tali poteri per l’adozione urgente dei provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006;
Rilevata la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone l’adozione del potere di ordinanza da parte del Sindaco;
DISPONE
Che, nelle more della revisione del regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione e il conferimento dei rifiuti dovrà realizzarsi secondo le misure contenute nel presente documento;
ORDINA
4) Le modalità di raccolta prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno e/o per esigenze straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni;
5) Il conferimento dei r.s.u. dovrà sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno essere puliti e privi di elementi che potrebbero impedire il recupero e riciclo degli stessi, è vietato introdurre negli appositi contenitori materiali e rifiuti diversi da quelli previsti;
6) E’ vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori, nei casi gli stessi risultassero pieni e/o incapaci di contenere gli involucri, in modo da impedire dispersioni dei rifiuti nell’ambiente circostante; gli utenti dovranno astenersi dal conferimento in loco con possibilità di utilizzare comunque le altre aree di raccolte Comunali;
7) E’ vietato ai non residenti e ai non domiciliati in abitazioni ubicate nel Comune di Lioni, di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, i domiciliati non residenti potranno utilizzare il servizio a condizione che siano in regola con la TARSU; è fatto salvo lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi di transito;
8) Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di Fiere, mercati e di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto conferendo gli stessi, in modo differenziato e per categorie merceologiche omogenee, esclusivamente presso il centro di raccolta sito nel Foro Boario secondo le modalità del disciplinare del centro; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico;
9) Durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica i commercianti e/o gli organizzatori dovranno apprestare un idoneo servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta Foro Boario secondo le modalità del disciplinare del centro o secondo altre modalità preventivamente concordati con gli uffici Comunali preposti;
10) Durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica gli esercenti il commercio abilitati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande non potranno utilizzare bracieri alimentati con carbonella e/o legna e produrre emissioni di fumo in atmosfera;
11) In caso di insediamento provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi attrazione, dovrà essere garantito un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta “Foro Boario” secondo le modalità del disciplinare del centro. I suoli occupati prima di essere riconsegnati all’Ente, dovranno essere ripuliti e disinfettati;
12) I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati ed i trasgressori, contestualmente con l’obbligo di rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti, saranno sanzionati come appresso indicato, nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti;
13) Fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, verranno applicate le relative sanzioni, come da allegato A che è parte integrante del presente provvedimento.
14) Controlli e procedimento sanzionatorio: all'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge.
15) La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L’espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti / contestazioni degli ispettori ambientali è di competenza del Corpo di Polizia Municipale che dovrà coordinare e impartire ai medesimi soggetti anche le direttive operative;
16) Per le violazioni alla presente Ordinanza, diverse da quelle individuate nell’allegato A e per le quali non sia espressamente determinata la misura ridotta del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ed applicare i relativi provvedimenti è individuata nel dirigente dell’Ufficio di Polizia Municipale; i proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune.
DISPONE
Che tutti i soggetti preposti per legge provvedano all’osservanza della presente ordinanza, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti.
che la presente ordinanza:
a) sia comunicata, a mezzo messi comunali, ai competenti comandi della Locale polizia municipale, Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;
c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia esposta all’Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell’Ente, per la più ampia diffusione possibile.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo nei termini di legge.
IL SINDACO
Prof. Rodolfo Salzarulo

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